STATUTO
Definizione e finalità:
Art.1) II circolo CICCO SIMONETTA ARTEMISIA MURZ COSTITUITO IN Milano, in via Cicco Simonetta16, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario democratico e progressista. Non persegue finalita di lucro.
Art.2) Lo scopo principale del circolo è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento del Circolo. II Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
I soci:
Art.3) Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Art.4) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art.5) Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo che dovrà esprimerne i motivi la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI e il nominativo verrà inserito nel libro dei soci. E’ fatto divieto espresso di associare temporaneamente. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art.6) I soci hanno diritto a: - frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo, ciò vale anche per i familiari dei soci, purché‚ si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare; - a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo; - ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Art.7) Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali nonché‚ mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.
Art.8) La qualifica di socio si perde per: - decesso - mancato pagamento della quota sociale - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.
Art.9) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei soci mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; - l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo; - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art.10) Contro ogni provvedimento di sospensione espulsione e radiazione ‚ ammesso ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e bilancio:
Art.11)il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da: -beni mobili ed immobili di proprietà del circolo; - contributi, erogazioni e lasciti diversi; - fondo di riserva.
Art.12) Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessita o impedimento.
Art.13) Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del circolo con particolare riferimento al fondo di riserva. L’utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per i nuovi impianti o attrezzature.
L'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo:
Art.14) L’assemblea dei soci è il massimo organo decisionale dell’associazione. Partecipano all'Assemblea tutti i soci che alla data della convocazione della stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.
Art.15) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art.16) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, su proposta dal Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'art.31.
Art.17) L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.L’assemblea nomina gli scrutatori, decide in ordine al’apertura e chiusura delle urne. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.
Art.18) L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art 6: - approva il rendiconto economico e finanziario; - approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione; - elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo.In caso di parità di voti sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo; - nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e sottoscriva i verbali degli scrutini; - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art.19) L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia espressa richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art.20) Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del presidente e del segretario d’assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale del circolo.
Gli organismi dirigenti:
Art.21) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art.22) Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per i compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominata, nonché‚ dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Art.23) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il Presidente che ha la rappresentanza del circolo ed è il responsabile di ogni attività delle stesso. Convoca e presiede il Consiglio, al presidente sono conferiti i poteri di rappresentanza art. 36-2° comma del codice civile; - il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo del circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del circolo.
Art.24) Compiti del Consiglio Direttivo sono: - eseguire le delibere dell'Assemblea; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione; - predisporre i rendiconti economico e finanziario consuntivi; - deliberare circa l'ammissione dei soci ; - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati; - decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
Art.25) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del consiglio va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.
Art.26) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. II consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni esecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. II Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito ove esista dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio, la quota massima di sostituzioni‚ fissata in un terzo dei componenti originari; superata tale soglia il Consiglio Direttivo decade. II Consiglio Direttivo può dimettersi quando ci sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Art.27) II Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sulla inosservanza delle delibere.Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio ai sensi dell'art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
Art.28) Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo, nonché‚ di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Art.29) I Sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Art.30) Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra loro.
Scioglimento del circolo:
Art.31) La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Disposizioni finali:
Art.32) Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.
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